Art. 5.

      1. Per l'accertamento degli incrementi patrimoniali che interessano i soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, lettere d) ed e) e all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), si procede su richiesta motivata e firmata, anche di privati cittadini, inviata al presidente della sezione specializzata del tribunale competente a decidere ai sensi dell'articolo 9.
      2. La sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, procede all'accertamento in base alle indicazioni ricevute e alle informazioni degli organi finanziari e invita i soggetti tenuti all'accertamento a dichiarare la consistenza dei loro patrimoni ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), concedendo loro il termine di tre mesi per ottemperare a tale richiesta.
      3. Nell'udienza presso la sezione specializzata del tribunale di cui al comma 1, che è pubblica, è ammesso il contraddittorio dell'amministrazione finanziaria, che può farsi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato, nonché del soggetto sottoposto all'accertamento, che può farsi rappresentare da un procuratore legale o da un avvocato.
      4. Le decisioni del collegio giudicante della sezione specializzata del tribunale, costituito ai sensi dell'articolo 9, sono notificate al debitore e all'amministrazione finanziaria.